Brescia, basta alcolici allo stadio durante le partite: ordinanza del sindaco Del Bono

La vendita e la somministrazione è vietata dal 14 agosto 2022 al 31 luglio 2023, in occasione degli incontri di calcio del campionato e di altre manifestazioni calcistiche di rilievo.

Brescia. Il sindaco Emilio Del Bono ha firmato un’ordinanza che vieta dal 14 agosto 2022 al 31 luglio 2023, in occasione delle partite di calcio del campionato e di altre manifestazioni calcistiche di rilievo, la vendita e la somministrazione di alcolici nell’area dello stadio Mario Rigamonti di Mompiano (Brescia). Sarà vietata – informa una nota del municipio – ogni forma di commercio su aree pubbliche lungo via Castelli, tra via Verginella e la fine del parcheggio sul lato nord dell’antistadio.
Dalle 8 alle 24 sarà inoltre proibita la vendita al minuto su area pubblica, in forma itinerante e a posteggio fisso (tranne che per i soggetti espressamente autorizzati), nella zona tra via Branze, via Ambaraga, via Fontane (angolo via Sant’Antonio), via Sant’Antonio, via Resolino, via Castelli, via Casazza, via Stretta (tra via Ferrini e via Casazza), via Ferrini e via Triumplina (tra via Casazza e via Ferrini).
L’inosservanza a quanto indicato comporterà una sanzione amministrativa e il pagamento di una somma da 500 a 3.000 euro, oltre alla confisca delle attrezzature e della merce.
Nella stessa fascia oraria e nelle stesse vie indicate, inoltre, dovranno utilizzare contenitori in plastica o carta per la distribuzione e per la vendita di bevande da asporto i titolari dei punti di somministrazione e di vendita all’interno dello stadio e i proprietari dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e delle attività di commercio su aree pubbliche con posteggio autorizzato. All’interno dello stadio le bevande potranno essere vendute solo se prive del tappo di chiusura. L’inosservanza di queste disposizioni è punita dall’art. 650 del Codice Penale.
Da due ore prima a un’ora dopo l’incontro non potranno distribuire o vendere per asporto bevande alcoliche superiori ai sei gradi i titolari dei punti di somministrazione della curva nord, della gradinata e della curva sud all’interno dello stadio, i pubblici esercizi e le attività commerciali nell’area compresa tra le vie precedentemente indicate e i titolari delle attività di commercio sulle aree pubbliche.
All’interno dei locali di ristorazione con cucina (trattorie, pizzerie, ristoranti e simili) non sarà applicato il divieto durante la consumazione del pasto ma saranno proibite la somministrazione al banco e la vendita per asporto.

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