Non versò l’Iva: è “illiquidità incolpevole”

Assolta dall'accusa di evasione una imprenditrice bresciana, titolare di una ditta edile, che mancò di corrispondere all'Erario 240mila euro di imposte.

(red.) In difficoltà a causa della crisi economica, un’imprenditrice bresciana non aveva potuto versare l’Iva e, per questo, era stata accusata di “evasione” (articolo 10 ter del decreto legislativo 10/03/2000 n.74) per una somma pari a 240mila euro.
Ma quel mancato versamento per “illiquidità incolpevole” non dovrà essere fatto. Così ha sentenziato la Cassazione (giudice monocratcio Mencucci del tribunale di Milano, sentenza 2614 del 2014) con una sentenza che assolve la titolare 47enne di un’impresa edile con sede nel Milanese, la quale è riuscita a dimostrare che non aveva potuto pagare l’imposta per motivi indipendenti dalla propria amministrazione e che mancava il dolo.
L’impresa infatti vantava crediti per 620mila euro, da clienti che erano falliti, senza poter saldare i debiti. Quella somma, di fatto, mancava nelle casse dell’azienda e anche il fatturato dell’impresa edile era drasticamente sceso da 6 a 1 milione di euro.
La 47enne bresciana è stata quindi assolta perchè il« fatto non sussiste». Un precedente giuridico cui, ora, potrebbero appellarsi anche altri imprenditori od artigiani in difficoltà.

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