Dal coprifuoco alla didattica a distanza, cosa prevedono le nuove ordinanze

Centri commerciali chiusi durante i fine settimana, ma supermercati e farmacie aperti. Sport di contatto: ci si può allenare. Niente fiere e sagre.

(red.) Il coprifuoco in Lombardia scatta dalle 23 alle 5 a partire da questo giovedì 22 ottobre, sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute, in ogni caso è consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza e basta una autodichiarazione per certificare gli spostamenti. Le misure sono contenute nell’ordinanza emanata mercoledì in Lombardia e firmata insieme dal ministro della Salute Roberto Speranza e dal presidente della Regione, Attilio Fontana.

Ma oltre all’ordinanza sul coprifuoco ne è stata emanata un’altra che tra l’altro prevede la didattica a distanza per le scuole superiori di tutta la regione, la chiusura dei centri commerciali nei fine settimana e il divieto allo svolgimento di fiere e sagre.
Per lo sport è stato deciso che restano sospese gare e competizioni locali, provinciali e regionali per gli sport di contatto dilettantistici. Possono, invece, essere svolti gli allenamenti in forma individuale a condizione che siano osservate le misure di prevenzione dal contagio.
Il provvedimento è valido fino al 13 novembre 2020.

La situazione dei contagi nella nostra regione che ha toccato il nuovo record assoluto superando i 4 mila casi imponeva scelte drastiche. Preoccupano soprattutto le zone di Milano della Brianza.
Sempre mercoledì il coprifuoco è stato deciso anche dalla Campania e dal Lazio ed è entrato in vigore. Pure la Sardegna sta preparando misure speciali per tentare il contenimento della pandemia.

Ecco più nel dettaglio che cos’è previsto dalle nuove ordinanze in vigore fino al 13 novembre 2020.

Da lunedì didattica a distanza per le superiori
Resta in vigore la raccomandazione di ingressi scalionati, ma le scuole secondarie di secondo grado — cioè le superiori — e gli istituti professionali devono assicurare, dal 26 ottobre, il pieno svolgimento della didattica a distanza per le lezioni, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti è raccomandato di farlo nel più breve tempo possibile. Le attività di laboratorio continuano in presenza.

Centri commerciali chiusi nel fine settimana, ma supermercati aperti
Nei giorni di sabato e domenica è stata decisa la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali. Ma i supermercati e le farmacie restano aperti perché la disposizione non si applica alla vendita di generi alimentari, nonché alle farmacie e parafarmacie e altre categorie merceologiche.

Misure anti folla per i bar e i ristoranti
1. Gli esercizi commerciali al dettaglio e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente.
2. Inoltre devono adottare regole di accesso, in base alle caratteristiche dei locali, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.

Vietate fiere e sagre
È vietato lo svolgimento delle sagre e delle «fiere di comunità».

Le norme anti assembramento
1. Le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (fra cui, a titolo esemplificativo, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar mobili) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 23.00, con consumo al tavolo, e con un massimo per tavolo di sei persone (oltre a conviventi e congiunti), e sino alle ore 18,00 in assenza di consumo al tavolo.
E’ permessa la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 23.00, la ristorazione con asporto o con modalità drive-through, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
2. Sono chiusi dalle 18.00 alle 5.00 anche i distributori automatici di bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via. La misura non si applica ai distributori automatici di latte, suoi derivati e acqua.
3. I divieti non si applicano agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti sulla rete autostradale, sulle tangenziali e negli aeroporti.
4. È vietata dalle 18.00 alle 5.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree aperte al pubblico.
5. È sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.
6. I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive e devono assicurare la collaborazione per il controllo del rispetto delle presenti misure.

Sport di contatto dilettantistici
1. Sono sospese tutte le gare e le competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni), dal Comitato italiano paralimpico (Cip) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti dalle associazioni e società dilettantistiche.
2. Tutte le società ed associazioni dilettantistiche degli sport di contatto possono svolgere in forma individuale gli allenamenti e la preparazione atletica, a condizione che vi sia assoluta garanzia che, a cura delle stesse società ed associazioni, siano osservate le misure di prevenzione dal contagio, compreso il rispetto continuativo delle distanze interpersonali di almeno due metri.

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