Brescia, istituito il «Catasto degli incendi boschivi»

Il documento approvato per poter applicare divieti e prescrizioni, anche a seguito dei sei incendi che si sono verificati nei primi mesi del 2022 sul Monte Maddalena.

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Brescia. La Giunta comunale di Brescia ha istituito, il 1° giugno scorso, il «Catasto degli incendi boschivi», previsto dalla “Legge quadro in materia di incendi boschivi” del 2000.
In questo documento, predisposto dal Settore Verde Parchi e Reticolo idrico, sono indicati i riferimenti catastali e la cartografia delle aree interessate, negli ultimi anni, da incendi boschivi, redatto a seguito di sopralluoghi e con la georeferenziazione dei perimetri.
L’elenco sarà esposto per trenta giorni all’Albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Trascorso questo termine, il Comune valuterà le osservazioni presentate e approverà, entro i sessanta giorni successivi, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni.

L’Amministrazione comunale ha ritenuto necessario istituire il Catasto per poter applicare divieti e prescrizioni, anche a seguito dei sei incendi che si sono verificati nei primi mesi del 2022 sul Monte Maddalena, uno dei quali si è esteso anche al territorio di Nave.
Il Comune di Brescia era sprovvisto del Catasto anche perché negli ultimi anni non si erano manifestati eventi significativi. Inoltre, l’ultimo aggiornamento del “Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi”, previsto dalla “Legge quadro in materia di incendi boschivi” del 2000 e approvato da Regione Lombardia il 23 dicembre 2019, aveva inserito il territorio del Comune di Brescia nella “Classe di Rischio 2” (su una scala da 1 a 5), caratterizzata da una bassa frequenza di incendi con eventi che si manifestano solo in condizioni eccezionali.

Va ricordato che la “Legge quadro in materia di incendi boschivi” del 2000 prevede che le zone boscate e i pascoli i cui suoli sono stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell’ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati in queste zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi, deve essere espressamente richiamato il vincolo, pena la nullità dell’atto. Inoltre, la legge vieta per dieci anni, su quei suoli, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture destinate a insediamenti civili e ad attività produttive, tranne i casi in cui sia stata prevista precedentemente all’incendio.

La legge del 2000 vieta per cinque anni, sui questi suoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dalla direzione generale competente in materia del Ministero dell’ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Per dieci anni sono vietati il pascolo e la caccia e, per tre anni, è vietata la raccolta dei prodotti del sottobosco.

 

 

 

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