«Quando la legge perde la ragione: l’inaccettabile scarcerazione di Torino»
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Egregio direttore,
il caso dell’aggressione commessa nel minimarket della periferia nord di Torino non rappresenta soltanto un gravissimo episodio di cronaca nera: è il sintomo drammatico di un cortocircuito istituzionale e concettuale. La decisione del Giudice per le Indagini Preliminari (Gip) di rimettere in libertà, dopo sole 48 ore di custodia cautelare, il quarantaduenne accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazzina di appena 13 anni — ed immortalato dalle telecamere mentre poco prima molestava un’altra donna — si rivela una scelta profondamente errata sotto il profilo giuridico, psicologico e sociale.
La motivazione cardine che ha guidato il Gip si fonda su un pilastro logico drammaticamente fragile: l’uomo sarebbe incensurato, avrebbe manifestato pentimento («Ho sbagliato, sono dispiaciuto») e, soprattutto, avrebbe patito il cosiddetto “trauma dell’arresto”, elemento ritenuto dal giudice idoneo a scongiurare il pericolo di reiterazione del reato.
Si tratta di una valutazione che stride violentemente con la dinamica stessa dei fatti:
- Assenza di freni inibitori: come si può ritenere sufficiente una dichiarazione formale di dispiacere a fronte di un’aggressione consumata su una minore indifesa, entrata in un negozio solo per comprare la merenda ai fratellini?
- Serialità dell’azione: considerare il “trauma dell’arresto” come deterrente per un individuo che nell’arco di soli quaranta minuti ha aggredito due donne distinte denota una sottovalutazione inaccettabile della pericolosità sociale. La condotta sequenziale dimostra un’inclinazione immediata all’abuso che nessuna frase di circostanza può cancellare.
Sotto il profilo strettamente cautelare, la sostituzione della custodia in carcere — sollecitata con fermezza dalla Procura a tutela della collettività — con il semplice obbligo di firma appare del tutto sproporzionata e inefficace.
Ci sono delle decisioni che hanno degli elementi critici:
- Reiterazione del reato: sottovalutata. Due molestie in 40 minuti testimoniano una condotta impulsiva. L’obbligo di firma non impedisce fisicamente nuove aggressioni.
- Incolumità della minore: compromessa. L’indagato è stato rimesso in libertà nello stesso quartiere in cui abita
e circola la giovane vittima.
Luogo di lavoro: rischio attivo. Concessa la libertà, l’uomo può riprendere posto dietro al bancone dello stesso negozio, potenziale teatro di nuovi abusi.
Disporre il semplice obbligo di firma significa consentire all’aggressore di rientrare immediatamente tra gli scaffali del proprio esercizio commerciale. Significa riaprire quelle porte al pubblico e, potenzialmente, ad altre donne o minorenni. È una decisione che annulla la funzione preventiva delle misure cautelari, costringendo le forze politiche e la cittadinanza a richiedere provvedimenti amministrativi d’urgenza (come la chiusura del locale da parte del Questore) per colmare la falla aperta dall’ordinanza del giudice.
Come evidenziato dalle immediate reazioni istituzionali — dalla presa di posizione della premier all’invio degli ispettori ministeriali disposto dal ministro della Giustizia Carlo Nordio —, provvedimenti di questo genere minano alle fondamenta la percezione di sicurezza e giustizia.
- L’efficacia vanificata: le Forze dell’ordine hanno operato con rapidità ed efficacia tempestiva; la Procura ha applicato il rigore normativo prescritto per i reati di violenza sessuale aggravata.
- L’anello debole: tutta la catena istituzionale ha funzionato perfettamente, fino al momento in cui una
singola decisione giudiziaria ha vanificato lo sforzo di tutela pubblica.
Se l’autonomia della magistratura è un principio costituzionale intoccabile, essa non dovrebbe mai tradursi in
decisioni scollegate dal senso comune e dalla realtà del pericolo, dove la tutela di chi ha commesso un reato
grave prevale sulla protezione della vittima e della comunità.
Un’ordinanza cautelare non deve limitarsi a burocratici automatismi, ma deve garantire la protezione concreta della collettività. Scarcerare un presunto violentatore sulla base di “scuse formali” equivale a scambiare una basilare linea difensiva per un reale e profondo ravvedimento. La decisione del Gip di Torino rappresenta un gravissimo errore di valutazione penale e umana: un verdetto che lascia sola una ragazzina di 13 anni e lancia un messaggio sconfortante a chi chiede soltanto di poter vivere e camminare sicuro nelle proprie città.
Marco Morandi, Vobarno




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