Pisapia: «A.d. scelto con Brescia»

Il sindaco di Milano si è detto disponibile a trovare una figura condivisa con la Loggia e di spessore per la guida della municipalizzata.

(red.) L’amministratore delegato di A2A non sarà deciso dal Comune di Milano, ma sarà frutto di una scelta consensuale fra le due amministrazioni lombarde. Questo in sintesi il concetto espresso dal sindaco di Milano, Giuliano Pisapia,rispondendo alle domande delle commissioni Bilancio, Affari istituzionali e Società partecipate in merito alla modifica dello statuto di A2A e alla sua futura gestione.
Il fatto che la scelta dell’A.d. sia frutto di «una decisione consensuale da parte dei Comuni di Brescia e Milano ”è una garanzia per tutti perché significa che l’amministratore delegato non sarà solo nella lista di una delle due amministrazioni», ha detto Pisapia, commentando le previsioni del nuovo statuto all’esame dei consigli comunali.  Il sindaco milanese ha poi spiegato che l’addio al duale e il ritorno al Cda classico non è frutto della volontà di un intervento sul consiglio attuale, ai cui amministratori ha riservato parole di apprezzamento, ma della necessità di «maggiore efficienza e celerità a livello decisionale’perché in passato ”il palleggio tra la sorveglianza e la gestione ha provocato in alcuni casi un blocco o un ritardo delle decisioni”».
«All’interno del cda – ha poi aggiunto – l’amministratore delegato deve essere di un livello di competenza addirittura superiore a tutti i componenti». Di fronte alla richiesta di un Cda più snello rispetto a quello di 14 componenti previsto dalla proposta di modifica dello statuto, Pisapia ha avvertito che «i risparmi e la sobrietà sono fondamentali ma non si può tirare troppo la corda». Se il cda fosse composto da meno di 12 consiglieri, infatti, i tre assegnati alle minoranze avrebbero un potere di blocco sulle decisioni a maggioranza qualificata. D’altra parte una riduzione dei posti assegnati alle minorities va soppesata attentamente perché farebbe scattare il diritto di recesso, sulla base della lettura combinata dell’articolo 2437 del codice civile e dello statuto.

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