Imu, tutte le indicazioni sull’acconto 2013

Dal Comune arrivano le informazioni su come, dove e quando pagare l'imposta, che tantissimi bresciani dovranno versare a giugno.

(red.) Sospeso l’Imu per la prima casa, ma non sugli altri immobili.
Dal Comune arrivano alcune indicazioni sull’acconto 2013 che molti bresciani dovranno versare a giugno. L’aliquota di base è del 10,6‰ applicabile alle aree edificabili ed ai fabbricati. Aliquota agevolata, invece, per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze locate con contratto concordato, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, che sarà 9‰, subordinata alla presentazione entro il 16.12.2013 di apposita comunicazione al Settore Tributi.
Aliquota ridotta per l’abitazione principale e pertinenze soltanto per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 del  3,5‰ con detrazione di € 200,00;se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio che non abbia compiuto il 26° anno di età, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo della detrazione per i figli non può superare la somma di € 400,00. La detrazione complessiva può essere al massimo pari a € 600,00.
Ai sensi dell’art. 1 del decreto legge 21 maggio 2013 n. 54, il versamento IMU è sospeso nei seguenti casi: abitazione principale e relative pertinenze(compresi gli anziani e disabili che abbiano trasferito la residenza in casa di cura o di riposo ed assegnatari della ex casa coniugale), per le categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7; unità immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli assegnatari degli alloggi dell’ALER; terreni agricoli; fabbricati rurali ad uso strumentale.
Si ricorda che, in caso di mancata adozione della riforma della disciplina dell’imposizione fiscale del patrimonio immobiliare entro il 31 agosto 2013, il versamento della prima rata IMU relativamente agli immobili oggetto di sospensione, è fissato al 16 settembre 2013.
Per quanto riguarda le riduzioni, la base imponibile è ridotta del 50 per cento: per i fabbricati di interesse storico artistico; per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati per ragioni non superabili con interventi di manutenzione. Per aver diritto alla riduzione è necessario presentare l’istanza al Settore Tributi del Comune allegando idonea documentazione alla domanda.
Entro il 17 giugno 2013 è dovuto il pagamento dell’acconto, pari al 50% dell’imposta dovuta.  Nel caso di omesso o insufficiente pagamento, i contribuenti potranno regolarizzare la propria posizione (entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU per l’anno 2013, cioè il 30 giugno 2014) utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso applicando all’imposta dovuta le sanzioni e gli interessi previsti dalla legge. Fino all’1.7.2013 è possibile la regolarizzazione di eventuali omissioni di versamento relative all’anno d’imposta 2012.
L’ufficio è a disposizione dei contribuenti, esclusivamente previo appuntamento, per le consulenze riguardanti il calcolo dell’imposta, purché l’interessato si presenti allo sportello munito di visura catastale o di atto di compravendita (rogito notarile). Il versamento dell’imposta è effettuato mediante modello F24 disponibile presso banche, Equitalia ed uffici postali e non comporta il pagamento di alcuna commissione per il contribuente.
Con il mod. F24 possono essere compensati eventuali crediti del contribuente relativi ad altri tributi erariali, locali ed a contributi previdenziali ed assicurativi che, in questo modo, sono utilizzati per il pagamento dell’IMU fino al suo azzeramento.
Come calcolare l’imposta? I redditi dominicali dei terreni e le rendite catastali dei fabbricati vanno rivalutati, rispettivamente, del 25%, e del 5%, qualunque sia l’anno di attribuzione della rendita definitiva. Si precisa che per i fabbricati il valore su cui va calcolata l’imposta è costituito dalla rendita catastale rivalutata del 5% moltiplicata poi: per 160, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni, con esclusione della sola categoria A/10) e C/2 (magazzini e locali di deposito) C/6 (autorimesse) e C/7 (tettoie); per 140, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale B (collegi, convitti, ricoveri, conventi, seminari, caserme, case di cura, ospedali, scuole, biblioteche, musei ecc.) e nelle categorie catastali C/3 (laboratori e locali di deposito), C/4 (fabbricati per arti e mestieri) e C/5 (stabilimenti balneari e acque curative); per 80, se si tratta fabbricati classificati nel gruppo catastale D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazione) e A/10 (uffici e studi privati); per 65, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ecc.), ad esclusione della categoria D/5; per 55, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).
Per i terreni agricoli il valore su cui va calcolata l’imposta è costituito dal reddito domenicale risultante in catasto rivalutato del 25% moltiplicato poi: per 135; per 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Si ricorda che ai fini del calcolo dell’imposta la base imponibile calcolata, e le detrazioni spettanti (€ 200,00 e € 50,00 per ciascun figlio) vanno rapportate alla quota ed ai mesi di effettiva spettanza.
Il termine di presentazione della denuncia di variazione I.M.U. 2012 è prorogato al 30 giugno 2013, mentre, la denuncia di variazione I.M.U. 2013 dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2014. L’obbligo dichiarativo IMU sorge solo nei casi in cui siano intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI già presentate, nonché nei casi in cui si siano verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal Comune.
Per il riconoscimento delle agevolazioni deliberate dal Comune (contratti di affitto a canone concordato ex art. 2, comma 3, D. Lgs. n. 431/1998 e trasferimento di anziano o disabile in casa di cura o di riposo), e della riduzione per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, non sussiste obbligo di dichiarazione ministeriale, in quanto sostituita dalle apposite comunicazioni da presentare al Settore Tributi e rinvenibili sul sito del Comune alla pagina “ICI-IMU modulistica”.
I coniugi separati, per il riconoscimento del diritto di abitazione sugli immobili assegnati a seguito di sentenza di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti legali del matrimonio, presenteranno al Settore Tributi un’apposita comunicazione anch’essa rinvenibile sul sito del Comune alla pagina “ICI-IMU modulistica”.
I contribuenti potranno assumere le necessarie informazioni sul corretto adempimento dell’obbligazione tributaria rivolgendosi direttamente al Settore Tributi del Comune di Brescia (v. al prossimo paragrafo la sezione relativa alle “Informazioni”).
Per eventuali informazioni rivolgersi al Settore Tributi del Comune di Brescia, Piazzale della Repubblica n. 1 ed ai seguenti numeri telefonici: 030/297.7672 – 030/297.7671, il mattino lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30; mercoledì dalle 9.00 alle 14.00 Pomeriggio: lunedì e giovedì dalle 14.00 alle 15.45
Ulteriori informazioni possono essere reperite sui siti www.comune.brescia.it/tributi e www.finanze.it.
Per prenotare l’appuntamento relativo alla consulenza sul calcolo IMU occorre telefonare al numero 030/297.7662 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 oppure collegandosi al sito www.comune.brescia.it/servizionline. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

 

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