Berlusconi, processi a Brescia: chieste le carte

La Cassazione ha chiesto al Tribunale e alla Corte d'appello di Milano un'integrazione della documentazione per dare corso, o meno, al trasferimento dei procedimenti.

(red.) La Cassazione ha chiesto al Tribunale e alla Corte d’appello di Milano un’integrazione della documentazione necessaria a dare corso, o meno, alla richiesta di Silvio Berlusconi di trasferire a Brescia i processi Mediaset e Ruby.
La richiesta, si legge in una nota dell’Alta corte, è stata formulata dalla presidenza “con riferimento a quanto previsto dagli articoli 47 e 48 del codice di procedura penale” che disciplinano gli effetti della richiesta di rimessione e la possibilità che la Cassazione se necessario assuma, prima di deliberare, “le opportune informazioni”.
I legali dell’ex premier hanno presentato alle competenti cancellerie del tribunale di Milano un’istanza di legittima suspicione per il traferimento dal capoluogo lombardo a Brescia del processo di appello Mediaset e del processo Ruby.
La richiesta non ferma di per sé i processi, ma essi verrebbero “congelati” qualora la Cassazione, chiamata ad esprimersi sull’istanza, la dichiarasse “ammissibile”, per poi esaminarla nel merito.
Nell’ambito del processo sulle presunte irregolarità nella compravendita di diritti tv e cinematografici da parte di Mediaset Berlusconi, accusato di frode fiscale, è stato condannato in primo grado a 4 anni di carcere, tre dei quali condonati per indulto. L’ex premier è invece accusato di concussione e prostituzione minorile nell’ambito del processo Ruby.
I motivi di legittima suspicione, secondo l’articolo 45 del codice di procedura penale, sono “obiettive e comprovate circostanze ambientali concretamente idonee a pregiudicare la libertà di determinazione del giudice, delle parti o degli altri soggetti partecipanti al processo o a determinare motivi di legittimo sospetto”.
Perché possa essere concesso il trasferimento del processo, il pregiudizio alla correttezza della funzione giudiziaria dev’essere “obiettivamente grave, non altrimenti evitabile (cioè non rimediabile con particolari accorgimenti o cautele), localmente radicato”.

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