Depurazione, «chiedere i rimborsi»

Il consigliere di Tempi Nuovi a Sellero, Severino Damiolini, chiarisce «le inesattezze che molti sindaci camuni stanno propinando ai loro cittadini».

(red.) Rimborsi per le quote versate dai cittadini per la cosiddetta “depurazione fantasma”? «Il Comune non può limitarsi a dire “non rimborso perché ho usato i soldi”, infatti, secondo il DM 30 settembre 2009 (http://www.reti.regione.lombardia.it/shared/ccurl/220/286/D_Lgs_6_25gennaio2010.pdf) i Comuni gestori in via diretta dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, devono ricostruire il programma temporale delle attività di progettazione, di realizzazione o di completamento avviate alla data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 2008, secondo lo schema allegato al decreto sulla base degli atti approvati dai competenti organi comunali».
Lo afferma Severino Damiolini, membro del gruppo consigliare Tempi Nuovi al Comune di Sellero (Brescia).
«Inoltre- spiega l’esponente di Tempi Nuovi-  per “impianto di depurazione” si intende l’insieme delle strutture finalizzate unicamente al trattamento e allo smaltimento delle acque reflue urbane e dei fanghi di risulta mediante idonei processi tecnologici. È esclusa da tale definizione la rete fognaria (quindi se i soldi sono stati usati per le fognature vanno comunque restituiti), intesa come un sistema di condotte per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane ad un impianto di depurazione».
Damiolini avverte poi che «non è infatti possibile, come affermato da alcuni sindaci in questi giorni, un “rimborso a tutti gli utenti a prescindere dal fatto che facciano o meno domanda”» e che «il rimborso è possibile solo a fronte di presentazione di una semplice istanza di rimborso da parte dell’utente con indicazione – se possibile – degli estremi dell’avvenuto pagamento, senza necessariamente dover allegare la bolletta. In aggiunta alle informazioni identificative dell’utente, sarebbe utile specificare nella richiesta di rimborso, il codice utenza e il codice contatore, al fine di rendere agevole l’identificazione del cliente ed evitare spiacevoli inconvenienti dovuti all’errata individuazione dello stesso».
«L’art.5, co.1 DM 30.09.2009, nell’indicare le modalità per il calcolo degli oneri deducibili dal rimborso, specifica che questi si determinano “in relazione ai costi effettivamente sostenuti per le attività di progettazione, realizzazione, completamento dell’impianto di depurazione”. Pertanto- continua Damiolini- la deducibilità per i rimborsi è possibile solo in presenza di atto formale dell’amministrazione comunale idoneo a determinare l’approvazione del progetto definitivo dell’impianto di depurazione con impegno della relativa spesa e/o di documentazione fiscale opportunamente quietanzata che certifichi il costo effettivamente sostenuto alla data cui si riferisce il rimborso».
«Sono da escludere dalla materia del decreto i costi di investimento relativi ai collettori fognari in quanto attinenti ad altro segmento (servizio fognatura) del servizio idrico integrato e quindi non oggetto né della sentenza Corte Costituzionale 335/2008 né dei provvedimenti normativi successivi ad essa collegati».
«L’articolo 144 della L.388/2000 assicurava una serie di finanziamenti pubblici ai gestori per la realizzazione di opere. L’articolo 5 comma 5 del DM 30 settembre 2009 esplicitamente esclude la deducibilità degli oneri finanziati con finanziamenti pubblici a fondo perduto», precisa l’esponente di tempi Nuovi.
«Non è possibile- continua Damiolini- determinare un onere deducibile medio da applicarsi a tutti gli utenti oggetto della restituzione in quanto il calcolo da parte del gestore/comune deve essere fatto su ogni singolo utente in ragione delle specifiche condizioni degli investimenti che lo riguardano. Il mio consiglio- chiosa il consigliere comunale di Sellero- è quello di fare comunque domanda entro il 30 settembre 2014 per interrompere i termini della prescrizione (modulo: https://app.box.com/s/eocjcgkc6w6bi40qn5si)».

 

 

 

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