Processi Berlusconi, si decide il 6 maggio

La Cassazione si esprimerà sull' istanza, presentata dal Cavaliere, di trasferire "per legittimo sospetto" i processi Ruby e Mediaset da Milano a Brescia.

(red.) E’ stata rinviata al 6 maggio prossimo l’udienza a porte chiuse in Cassazione relativa alla istanza, presentata da Silvio Berlusconi, di trasferire “per legittimo sospetto” i processi Ruby e Mediaset da Milano a Brescia.
La sesta sezione penale della Cassazione, davanti alla quale era stata fissata inizialmente per oggi l’udienza, ha accolto le richieste di rinvio presentate per legittimo impedimento. I giudici della Suprema Corte non avrebbero invece accolto l’istanza di Berlusconi di essere sentito in aula. Silvio Berlusconi non sarà sentito dai giudici della Cassazione, chiamati a decidere il 6 maggio prossimo, sull’istanza di trasferimento “per legittima suspicione” dei processi Ruby e Mediaset da Milano a Brescia.
E’ quanto hanno deciso i giudici della sesta sezione penale, con l’ordinanza interlocutoria depositata oggi, con la quale è stata invece accolta la richiesta di rinvio dell’udienza per il legittimo impedimento dei difensori Niccolò Ghedini e Pietro Longo, impegnati in Parlamento con l’elezione del Capo dello Stato.
La Corte “rigetta l’istanza del senatore Berlusconi”, si legge nell’ordinanza. Anche la Procura Generale si era opposta all’audizione chiesa dal leader del Pdl. L’audizione di un imputato davanti ai giudici della Cassazione è prevista solo nei procedimenti di estradizione. Così, i giudici della sesta sezione penale della Suprema Corte spiegano perchè hanno deciso di rigettare la richiesta del leader del Pdl, Silvio Berlusconi, di essere sentito nell’udienza a porte chiuse, rinviata oggi al 6 maggio, nella quale si discuterà se trasferire da Milano a Brescia i processi Ruby e Mediaset.
“Quanto alla richiesta del senatore Berlusconi di essere sentito personalmente”, si legge nell’ordinanza interlocutoria firmata dal presidente della sesta sezione penale, Giovanni De Roberto, il codice di procedura penale “deve essere interpretato considerando la specificità del procedimento che si svolge davanti alla Corte di Cassazione”, con la “conseguente applicazione della regola, di ordine generale, secondo cui le parti private possono comparire per mezzo dei difensori”, salvo i casi in cui “il legislatore preveda espressamente la facoltà dell’interessato di essere sentito personalmente”, come “nel procedimento di estradizione”.

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